martedì 5 febbraio 2008

Diminuire i rifiuti ? Lo dice la legge...

Al fine di ridurre il rifiuto alla base evitando di intasare le cassette della posta con pubblicità inutile pubblico l'intervento a riguardo del garante per la privacy



PRIVACY: IL MARKETING SENZA CONSENSO È ILLECITO
Nuovo intervento del Garante per la privacy sulle comunicazioni a fini commerciali
Il caso sottoposto all’esame riguardava un privato che ha ricevuto comunicazioni commerciali telefoniche con operatore automatico. Il Garante per la privacy ha ribadito il principio della necessità del previo consenso scritto dell’interessato, da richiedere da parte del mittente, prima dell’invio di corrispondenza cartacea, elettronica o dell’effettuazione di telefonate a fini commerciali. Il destinatario della comunicazione indesiderata potrà agire per il risarcimento del danno subito: sono risarcibili sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali. Il Garante per la privacy ha chiarito, inoltre, che non ha alcuna valenza il fatto che i numeri dei soggetti economici siano reperibili sugli elenchi telefonici categorici: qualsiasi tipo di invio di materiale pubblicitario (via fax, posta elettronica, sms, mms, chiamate vocali mediante operatore automatico) non è possibile senza l’ottenimento del previo consenso scritto da parte del destinatario.
(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 04/01/2008)

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